
Regolamento CE n. 1169/2011. Domande e risposte della Commissione per quanto concerne la somministrazione nei pubblici esercizi. Nuovi obblighi inerenti l’etichettatura dei prodotti alimentari.
Nota n. 4493 del 1 dic 2014 uff. legislativo Confesercenti
Sulla questione inerente le modalità con cui vanno poste le informazioni inerenti la presenza degli allergeni negli alimenti “non preimballati” serviti negli esercizi di somministrazione, premesso che, come chiarito nella nota dello scrivente Ufficio n. 4492, del 28.11.us., a norma dell’art. 44 del Regolamento (CE) n. 1169/11, ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio:
- è obbligatoria unicamente la fornitura delle indicazioni relative agli allergeni, mentre la fornitura delle altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 (le indicazioni complementari per tipi o categorie specifici di alimenti) non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi;
- gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi devono essere resi disponibili ed, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.
e, ricordando che il 28 novembre si è tenuta presso il MISE una riunione del Tavolo tecnico, cui abbiamo partecipato e nel corso della quale abbiamo tenuto a precisare le difficoltà che incontreranno i ristoratori nel riportare le informazioni circa la presenza degli allergeni qualora il DPCM che il Ministero si appresta a redigere dovesse far riferimento esclusivamente all’obbligo di inserimento delle stesse nel menu, in un registro o in un cartello,
Vi riportiamo, i contenuti del documento di “Domande e Risposte” predisposto dalla Commissione UE, rivolto tanto agli operatori quanto ai controllori, e più in generale a tutti coloro che si occupano dell’informazione ai consumatori, al fine di chiarire alcuni aspetti complessi, con la precisazione, fatta dalla Commissione, che il documento non costituisce una base giuridica inoppugnabile, a ciò assolvendo esclusivamente il ruolo della Corte di Giustizia Europea.
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